Si intende per rimessa l’attività, in luogo chiuso o all’aperto, destinata alla temporanea custodia di veicoli (biciclette, motoveicoli, autoveicoli, roulotte, caravan, natanti), per la quale viene corrisposto un compenso per la sosta.
Come previsto dall’ Art. 2 D.P.R. 19 dicembre 2001 n. 480 , gli esercenti di rimesse di veicoli hanno l’obbligo di annotare su apposita ricevuta, valida anche ai fini tributari, date di ingresso e di uscita, marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo. Dall’annotazione dei dati sono esonerati tutti i veicoli ricoverati occasionalmente nel limite massimo di due giorni e i veicoli ricoverati con contratto di custodia. L’annotazione può essere effettuata anche con modalità informatiche e non sussiste più l’obbligo della tenuta dell’apposito registro.