Il gas tossico è una sostanza che si trova allo stato gassoso, o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, e che è adoperata in ragione del suo potere tossico e per scopi inerenti al potere tossico stesso, oppure è una qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, che pur se adoperata per scopi diversi da quelli dipendenti dalle sue proprietà tossiche, è riconosciuta pericolosa per la sicurezza ed incolumità pubblica.
Per ogni tipo di gas tossico vi sono appositi Decreti Ministeriali che regolamentano e prescrivono le misure necessarie per l’utilizzo, il carico, il magazzinaggio e quant’altro utile ai fini della sicurezza.
L’attività di detenzione, utilizzo, trasporto e conservazione in magazzini o depositi di gas tossici, è subordinata a quanto prescritto dal R.D. 9 gennaio 1927, n. 147 e richiede il possesso di autorizzazione sanitaria, rilasciata dal Sindaco del Comune ove è ubicato lo stabilimento o deposito sede dell’attività svolta, previa acquisizione del parere emesso dall’Organo Ispettivo competente in seguito a sopralluogo effettuato dalla Commissione Tecnica.
I gas tossici possono essere rimessi o consegnati a soggetti autorizzati a custodirli e conservarli o trasportarli, o a soggetti muniti di certificato di acquisto rilasciato della autorità locale di Pubblica Sicurezza (Questura o Commissario di Pubblica Sicurezza o dal Sindaco, tramite il SUAP, nei Comuni dove i primi non sono presenti), che autorizza a fare l’acquisto per una quantità determinata.