Le emissioni prodotte dagli impianti e attività elencati alla Parte II dell’Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 sono, ai sensi dell’art. 272, autorizzate in via generale.
L’autorizzazione in via generale (AVG) è il provvedimento istituito dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie Imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell’ Art. 23 D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012 n. 35 .
Possono aderire a questa procedura unicamente gli stabilimenti in cui sono esercitate esclusivamente le attività elencate alla parte II dell’Allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 .
L’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di cui alla parte V del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., è la Provincia.