La vendita al consumatore finale in Piemonte è normata in via primaria attraverso la L.R. 12 novembre 1999 n. 28 e s.m.i. che assoggetta gli esercizi appartenenti alla tipologia strutturale del vicinato a sistema di segnalazione certificata e che prevede una completa liberalizzazione all’interno della programmazione del settore attraverso la stesura di adeguati criteri comunali.
Gli esercizi di vicinato sono gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio alimentari o non alimentari, aventi una superficie di vendita non superiore a 150 mq. o a 250 mq. se il comune ha più di 10.000 abitanti.
Per commercio al dettaglio si deve intendere l’attività svolta da chiunque, professionalmente, acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, al consumatore finale.
Per esercizio commerciale si intende il luogo fisicamente delimitato mediante pareti continue, separato, distinto e non direttamente collegato ad altro adibito a superficie di vendita. Ad ogni esercizio commerciale corrispondono una sola superficie di vendita ed una sola segnalazione (SCIA) commerciale. Due attività commerciali al dettaglio non possono coesistere all’interno dello stesso locale.
Nel caso in cui l’esercizio di vicinato ricada in area soggetta a prescrizioni particolari ai sensi dell’articolo 20, o rientri nell’ambito dei progetti di qualificazione urbana e dei progetti integrati di rivitalizzazione di cui agli articoli 18 e 19, l’attività è soggetta a SCIA corredata da asseverazione o attestazione di conformità agli aspetti urbanistici.
La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi ed altre eventuali aree a disposizione dei consumatori, come gallerie, scale mobili, ascensori, aree di sosta degli automezzi ecc.