Sono sottoposti al presente procedimento gli ambulatori medici e/o odontoiatrici e poliambulatori aventi individualità e organizzazione propria e autonoma, che non rappresentano quindi lo studio privato o personale in cui il medico esercita la professione. Non rientrano nella casistica oggetto della presente procedura i locali "comunemente destinati all’esercizio professionale dei singoli medici, anche se posti in località diversa dalla propria abitazione privata e anche se destinati all’esercizio professionale di più medici" (ex Circolare 77/68 del Ministero della Sanità), convenzionalmente chiamati studi medici per differenziarli dagli ambulatori medici.
Per ambulatori e poliambulatori si intendono quindi le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.
Tale autorizzazione è altresì richiesta per gli studi medici, odontoiatrici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi (ex D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.).
L’autorizzazione all’esercizio dell’attività può essere rilasciata anche a favore di chi non sia medico, purché la struttura risulti diretta da un medico. Fra le attività sottoposte al procedimento è compreso il subingresso nella titolarità o nella gestione dell’azienda (per gli ambulatori o poliambulatori).